Art. 45.
(Estinzione del processo per inattività delle parti).

      1. Il processo si estingue, soltanto nel grado in cui si trova, nei casi in cui le parti alle quali spetta proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi hanno provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge è autorizzato a fissarlo.
      2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
      3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata, anche d'ufficio, solo nel grado del giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
      4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dal collegio con sentenza. Avverso il decreto del presidente della sezione è ammesso reclamo al collegio, che provvede a norma dell'articolo 28.
      5. L'estinzione del processo non determina anche l'estinzione della relativa azione, ai sensi dell'articolo 310, primo comma, del codice di procedura civile, sempre nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta.